Sentenze

LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO in sintesi

E’ bene precisare che è necessario considerare e valutare con precisione la sussistenza dei presupposti della responsabilità professionale e che pertanto è assolutamente necessarie raccogliere con cura tutta la documentazione disponibile, conservare certificazioni, prescrizioni, richiedere la cartella clinica ( verificando la presenza di tutte le pagine e di eventuali cancellazioni, e la presenza delle firme ; la cartella medica è un atto pubblico e pertanto segue l disciplina degli atti pubblici). La documentazione dovrà essere vista del legale di fiducia e dal medico specialista che collaborerà nel caso per accertare la lesione al "bene" salute.
In ogni caso la relazione dovrà essere eseguita da un medico legale, utilizzata durante l’eventuale processo come "consulenza di parte" per ottenere il risarcimento.


COLPA MEDICA – Chiunque per imperizia, imprudenza, negligenza ovvero per inosservanza di norme nello svolgimento della professione medica cagiona ad altri lesioni, danni fisici o la morte è soggetto :
▪ in sede penale a sanzioni restrittive della libertà personale,
▪ in sede civile ad obblighi risarcitori ed in sede deontologica a sanzioni disciplinari.
Occorre dire che non è sufficiente la sola dimostrazione dell'errore professionale, e che, necessariamente deve essere dimostrata non solo che il danno era evitabile ma anche e l’inescusabilità dell'errore e che , quindi, con un diverso comportamento professionale avrebbe fatto sì che quel danno non si sarebbe prodotto.
Presupposti:
▪ la prova del danno, della sua natura, della sua gravità;
▪ la prova della colpa professionale: imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza leggi, regolamenti, ordini o discipline, tale che l’errore professionale sia inescusabile;
▪ l'accertamento del nesso di causalità fra la condotta del sanitario e l'evento dannoso ovvero la prova che proprio tale comportamento abbia causato il danno che invece sarebbe stato evitato oppure contenuto adottando una diversa condotta.
STRUMENTI DI TUTELA – A seguito di un’ attenta presa in considerazione della documentazione, dalla quale sia emerso un danno ricollegabile all’intervento medico, si può intraprendere la via del risarcimento.
La regola è che i medici e le varie strutture dove gli stessi operano sono coperti da polizze di assicurazione per tutti i danni causati a terzi nell’esercizio della professione.
Dal punto di vista penale, entro 3 mesi dal fatto ritenuto lesivo a causa dell’errore professionale, è possibile presentare querela per lesioni colpose dovute a colpa professionale medica ovvero, nel caso in cui le conseguenze dell'intervento si siano rivelate letali, per omicidio colposo.
L'azione penale comunque non è indispensabile per ottenere il risarcimento, in quanto il relativo processo tende principalmente all'accertamento della responsabilità penale del sanitario, anche se è possibile richiedere il risarcimento del danno costituendosi parte civile.
Infatti, chi che lamenta di aver subito un danno a seguito del comportamento doloso o colposo del medico, potrà azionarsi in sede civile a prescindere da qualsivoglia querela, processo o condanna penale, citando il professionista sanitario e/o la struttura nella quale costui ha operato, per ottenere il risarcimento del danno subito.

L'ONERE DELLA PROVA – Indipendentemente dalla scelta procedurale fatta, per ottenere il risarcimento, il danneggiato avrà l'onere di provare il danno e la sua riconducibilità all'inadempimento del professionista, mentre spetterà a quest’ultimo la prova liberatoria di aver agito secondo le norme del caso, con diligenza, prudenza e perizia.
Ma quali sono le regole che disciplinano la responsabilità del sanitario nel rapporto medico-paziente, ( il cosiddetto "contratto d’opera professionale") ?.
Secondo i nostri giudici tali regole si applicano anche al rapporto struttura ospedaliera-paziente e che il ricovero presso un determinato centro integra un vero e proprio contratto di prestazione d’opera professionale medica.
L’ orientamento giurisprudenziale vede le prestazioni mediche come obbligazioni "di mezzi" e non "di risultato"; ciò vuol dire che il sanitario, nel momento in cui assume l’incarico, si impegna a prestare la propria opera e le proprie capacità tecniche al fine di raggiungere il risultato sperato, ma non si impegna totalmente a conseguirlo; a ciò fa seguito che se il professionista riesce a dimostrare di aver svolto l'incarico con la diligenza specifica richiesta dalla particolare natura della attività professionale che esercita (cioè la diligenza di un professionista medico di media preparazione ed esperienza, dinanzi al medesimo caso) non sarà in linea di massima considerato responsabile dell’infelice esito del suo intervento.
La risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà può comportare per il sanitario ( ad es nel caso particolarmente complesso o non ancora studiato a sufficienza), secondo il nostro ordinamento, una limitazione di responsabilità, (cioè a favore del medico),nel senso che risponderà di eventuali imperizie del suo agire solamente per dolo o colpa grave (art. 2236 cod.civ.), intendendosi per dolo la volontarietà dell’azione lesiva e, per colpa grave, gli errori non scusabili per la loro grossolanità, le ignoranze incompatibili con il grado di addestramento e di preparazione che una data professione richiede o che la reputazione di un professionista dà motivo di ritenere esistenti, la temerarietà sperimentale e ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari che il cliente affida alle cure di un prestatore d’opera.
Perciò, in un giudizio teso all’accertamento della colpa professionale medica al fine di ottenere un risarcimento (da richiedere indifferentemente al singolo sanitario, ad una équipe di medici o alla struttura ospitante) l'onere della prova si suddivide tra gli interessati a seconda della natura dell’intervento effettuato, e precisamente:
→ nel caso di intervento di difficile esecuzione, il medico avrà l’onere di provare la natura complessa dell’operazione, mentre il paziente dovrà provare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inidonee, eventualmente integranti dolo e/o colpa grave;
→nel caso di intervento di facile o routinaria esecuzione, invece, il paziente avrà il solo onere di provare la natura routinaria dell’intervento, mentre sarà il medico, se vorrà andare esente da responsabilità, a dover dimostrare che l’esito negativo non è ascrivibile alla propria negligenza, imprudenza od imperizia;
→nel caso di chirurgia estetica sarà sufficiente dimostrare la difformità tra il risultato ottenuto e quello prospettato dal sanitario, o comunque ragionevolmente atteso, per ottenere il rimborso delle somme versate e l’eventuale risarcimento per il danno residuato.

CASISTICA - Da ultimo, è utile sapere che data l'importanza dei "beni" (salute, vita, ecc..) sottoposti alle cure del medico, l’affidamento che normalmente lo stesso ingenera in coloro che vi si rivolgono, nonché la forte rilevanza e l'impatto sociale di tutti gli avvenimenti e notizie che in qualche modo coinvolgono sanitari, i giudici sono estremamente cauti ed esigenti nel valutare le misure adottate dai professionisti a tutela della salute dei pazienti, insistendo spesso su una serie di aspetti che possono divenire fattori indicativi di colpa professionale.
A titolo del tutto esemplificativo:

1.il fatto che sia un medico generico ovvero di uno specialista, con conseguente maggiore garanzia e aspettativa per il paziente che si rivolge a quest’ultimo;

2. la completezza dell'informativa ricevuta dal paziente in ordine a tutti gli aspetti trattamento ( i benefici possibili, le modalità d’intervento, la possibilità di scelta fra diverse tecniche operatorie, i rischi prevedibili in sede ad es. post-operatoria). In particolare in sede di chirurgia estetica quest'ultima informazione è del tutto necessaria, in quanto è richiesta la sussistenza di concrete possibilità per il paziente di conseguire un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico ;

3. la somministrazione di terapie comuni, ma che tuttavia possano determinare intossicazioni acute e reazioni allergiche in soggetti predisposti, senza che sia stato accertata la predisposizione del soggetto con specifiche analisi di laboratorio e opportuni accertamenti;

4. l'esistenza di alternative mediche non effettuate, le quali avrebbero avuto probabilità di successo ;

5. in presenza di più medici, anche con posizioni gerarchiche diverse, il dovere di ciascuno di essi di attivarsi per rilevare nuovi elementi ed effettuare ulteriori accertamenti;

6. la scelta effettuata da un professionista tra un trattamento terapeutico e un metodo d’intervento, laddove il secondo possa comportare dei rischi per la salute del paziente;

7. l'assistenza in sede post-operatoria , anche dal punto di vista della durata, e gli interventi praticati per conseguir un rapido e favorevole decorso della infermità, in modo da prevedere o eliminare tutte le complicazioni possibili.



Link utili :
www.osservatoriosanita.com/calcolo-danno-biologico-resposonsabilita-medica.wp

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27/03/2024

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