Normativa di riferimento

I verbali di invaliditā e di handicap

I verbali di invalidità e di handicap

 

Quando si richiede l'accertamento dell'invalidità civile, o dell'handicap, viene rilasciato, dopo una visita specifica, un verbale che definisce lo status dell'interessato e il grado di invalidità del richiedente.

Il verbale non consente un’ immediata ed agevole lettura e non permette di cogliere i benefici e le eventuali provvidenze economiche che da quel verbale derivano.

Nel verbale di invalidita civile occorre controllare quale sia la definizione riportata e barrata dalla Commissione di accertamento.
Una volta individuata la definizione corrispondente,

Il verbale di handicap secondo quanto dispone la Legge 104/1992 riporta alcune definizioni.

 Le definizioni per le minorazioni civili solitamente sono:

  • 1. Persona non handicappata

  • 2. Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992) 

  • 3. Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)

  • 4. Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)

Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei verbali solitamente sono:

1.non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3.

 

  1. invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971). 

La definizione presente nel verbale è: "invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971)". 

Indicazioni sintetiche da approfondire

Provvidenze economiche: La certificazione di cui è in possesso non dà diritto ad alcuna provvidenza economica. 

 

Agevolazioni fiscali

 

Auto :Le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono nell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto, nella detraibilità - in sede di denuncia annuale dei redditi - del 19% della spesa sostenuta, nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).
Sono ammesse all'agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave), o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap.
In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo.
 

Ausili : Gli ausili destinati a persone invalide godono dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e, in taluni casi, la spesa sostenuta può essere detratta, nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi.
 

Sussidi tecnici ed informatici: I sussidi tecnici ed informatici sono prodotti di comune reperibilità (es. computer, fax) che possono favorire l'autonomia delle persone con disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e che la spesa sostenuta può essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. È tuttavia necessario disporre di una specifica prescrizione autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità.
 

Spese per l'assistenza specifica: La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre dal reddito, in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l'assistenza specifica resa, da personale medico e sanitario (anche terapisti), a persone con handicap. Possono godere della deduzione i diretti interessati, i familiari che li abbiamo a loro carico fiscale, o i familiari che siano civilmente obbligati verso queste persone.
 

Spese per l'assistenza personale e domestica: La normativa vigente prevede forme articolate di agevolazione fiscale per le spese sostenute per le bandanti e le colf. Le modalità di accesso variano a seconda della disabilità di chi beneficia dell'assistenza. Alle agevolazioni fiscali si accede al momento della denuncia annuale dei redditi.
 

Detrazioni per familiari a carico : È attualmente prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non sono previste invece detrazioni forfettarie per altri familiari con handicap.
 

Prima casa: Non esistono ulteriori specifiche agevolazioni per l'acquisto di una prima casa nel caso di nuclei in cui siano presenti persone con disabilità. 
L'agevolazione è quindi la medesima prevista per tutti i contribuenti: la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, degli interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l'acquisto della prima casa.

Tassa asporto rifiuti: La TARSU, Tassa asporto rifiuti solidi urbani, è una tassa di stretta competenza locale. I comuni hanno facoltà di fissare, nelle specifiche delibere, agevolazioni per le persone anziane, per le persone disabili o per i cittadini in stato di bisogno, senza tuttavia che vi sia alcun obbligo specifico.
Si suggerisce di rivolgersi al proprio comune per conoscere le eventuali agevolazioni.

 

Altre agevolazioni :

 

Assistenza sanitaria

Erogazione di ausili: Per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti è prevista l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi ed ausili correlate al tipo di minorazione accertata. Le protesi, le ortesi e gli ausili ammessi all'erogazione sono quelli elencati in un'apposita norma, e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro specifica prescrizione medica.
Questa prestazione è garantita anche alle persone con invalidità superiore al 33%. Pertanto anche lei può accedere a tale beneficio.
 

Esenzione Ticket : Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole regioni. Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a particolari patologie o per invalidità. In quest'ultimo caso, solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità.
Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.

Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro

Prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità: La normativa vigente prevede l'estensione del congedo di maternità fino ai tre anni di vita del bambino o, in alternativa, la fruizione di due ore di permesso giornaliero.
Tuttavia la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile.
Il certificato in questione non dà quindi diritto ad accedere a questo beneficio.
 

Permessi lavorativi retribuiti: Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave. Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti.
Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il certificato in questione non dà quindi diritto ad accedere a questo beneficio.vedi Permessi lavorativi (art. 33 L. 104/1992)

Congedi di due anni retribuiti: Ai genitori di persone con handicap grave, o dopo la loro scomparsa o in caso siano essi stessi invalidi totali, ai fratelli e alle sorelle conviventi, spettano due anni di congedo retribuito che può essere anche frazionato. I congedi sono concessi anche per l'assistenza al coniuge, mentre non sono concessi per altri gradi di parentela (es. figlio che assista il padre).
Anche in questi casi la condizione essenziale è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il certificato in questione non dà quindi diritto ad accedere a questo beneficio.
 

Scelta della sede di lavoro: La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro.
In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile.
Un'altra disposizione prevede che le persone handicappate "con un grado di invalidità superiore ai due terzi", nel caso vengano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
In ogni caso il certificato di cui è in possesso non dà diritto ad accedere a questo beneficio.
 

Rifiuto al trasferimento: La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile.
Il certificato di cui è in possesso non dà comunque diritto ad accedere a questo beneficio.
 

Lavoro notturno : La normativa vigente prevede che lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104" non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.
 

Liste speciali di collocamento: Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi all'Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all'accertamento dell'invalidità. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l'accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.
La certificazione di cui è in possesso non le dà diritto ad accedere ai benefici in parola a meno che non sia precisata un'invalidità superiore al 45%
 

Mobilità

Patente speciale di guida : Le persone con invalidità in molti casi possono vedersi riconoscere l'idoneità alla guida, talvolta con l'obbligo di alcuni adattamenti, e condurre un veicolo. L'accertamento dell'idoneità alla guida va richiesto alla Commissione Medica Locale che opera, di norma, presso l'Azienda Usl capoluogo di provincia.
 

Contribuiti per l'adattamento ai dispositivi di guida : È previsto un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per l'adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli delle persone titolari di patente speciale. La richiesta di contributo va presentata alla propria Azienda Usl. Il contributo non spetta per gli eventuali adattamenti al veicolo.
 

Contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta : Le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione".
Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi al servizio di medicina legale della propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente. Non è quindi sufficiente il certificato di invalidità civile di cui è in possesso.
 

Suggerimenti
1) Può richiedere l'accertamento dell'handicap, se già non ne dispone, rivolgendosi alla segreteria della Commissione per l'accertamento degli stati invalidanti presente nella sua Azienda Usl. Le verrà consegnato un modulo di richiesta a cui allegare un certificato del suo medico curante. Può allegare anche altra documentazione sanitaria. Successivamente verrà convocata a visita e successivamente verrà rilasciato un verbale di accertamento.

2) Chi ha ottenuto il riconoscimento di handicap può presentare richiesta di aggravamento (handicap grave). La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo di richiesta disponibile presso la propria Azienda Usl. A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni. 

3) È possibile che il suo certificato preveda una scadenza. Dopo quella data i benefici decadono. Di norma dovrebbe essere la stessa Commissione a convocarla a visita prima di quella data di revisione (o rivedibilità). Tuttavia la prassi attuata dalle singole Commissioni è ancora assai difforme. In tal senso suggeriamo di rivolgersi per tempo (sei mesi prima della scadenza) alla segreteria della Commissione per conoscere quale sia la prassi adottata e cioè se si verrà convocati a visita o se è necessario presentare una nuova domanda.

 

2.invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971). 

Definizione nel verbale:"invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971)".

Per quanto riguarda i benefici, e le relative condizioni, previsti dalla normativa vigente si faccia riferimento anche alle voci riportate nel capo precedente

Provvidenze economiche

La certificazione di cui è in possesso dà diritto all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza.
Vi sono tuttavia delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, oltre al requisito sanitario di cui è in possesso grazie al verbale in questione.
 

Agevolazioni fiscali; Auto; Sussidi tecnici ed informatici;  Spese per l'assistenza specifica;
 Spese per l'assistenza personale e domestica;  Detrazioni per familiari a carico
 Prima casa - Tassa asporto rifiuti; Altre agevolazioni : Telefonia fissa; Telefonia mobile; Assistenza sanitaria; Erogazione di ausili ; Esenzione Ticket;Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro; Prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità; Permessi lavorativi retribuiti; Congedi di due anni retribuiti; Scelta della sede di lavoro; Rifiuto al trasferimento
Lavoro notturno;

Liste speciali di collocamento
Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi all'Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all'accertamento dell'invalidità. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l'accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.

  • Mobilità : Patente speciale di guida; Contribuiti per l'adattamento ai dispositivi di guida; 
    Contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta; (

3. invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971)

Definizione nel  verbale:" invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971)"

Di seguito riportiamo in estrema sintesi i benefici, e le relative condizioni, previsti dalla normativa vigente.

Provvidenze economiche

La certificazione di cui è in possesso dà diritto all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza.
Vi sono tuttavia delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, oltre al requisito sanitario di cui è in possesso grazie al verbale in questione

Agevolazioni fiscali; Auto; Sussidi tecnici ed informatici;  Spese per l'assistenza specifica;
 Spese per l'assistenza personale e domestica;  Detrazioni per familiari a carico
 Prima casa - Tassa asporto rifiuti; Altre agevolazioni : Telefonia fissa; Telefonia mobile; Assistenza sanitaria; Erogazione di ausili ; Esenzione Ticket;Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro; Prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità; Permessi lavorativi retribuiti; Congedi di due anni retribuiti; Scelta della sede di lavoro; Rifiuto al trasferimento

 

Prepensionamento
I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordomuti hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici.
 

Scelta della sede di lavoro
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro.
In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il certificato di cui è in possesso non è quindi sufficiente per accedere a questa agevolazione.
Un'altra disposizione prevede che le persone handicappate "con un grado di invalidità superiore ai due terzi", nel caso vengano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
 

Rifiuto al trasferimento
La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il certificato di cui è in possesso non è quindi sufficiente per accedere a questa agevolazione.

 

Liste speciali di collocamento
Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi all'Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili.
Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all'accertamento dell'invalidità. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l'accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.

 

4. invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%. 

Definizione presente nel verbale: "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%".

Provvidenze economiche : La certificazione di cui è in possesso dà diritto alla pensione di inabilità, ma non all'indennità di accompagnamento

Vi sono tuttavia delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, oltre al requisito sanitario di cui è in possesso grazie al verbale.

 

Vedi per le altre agevolazioni e benefici le voci riportate

 

Per tutti gli approfondimenti si consiglia la visione del sito HandyLex.org

 

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27/03/2024

Workshop for Delphi-Validation for TBPI | March 6, 2024, from 15:30-17:00, CET (14:30-16:00, GMT)

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